Onorevoli Colleghi! - L'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevede l'istituzione del catasto dei fabbricati, detta norme per l'individuazione di unità immobiliari rurali non dichiarate al catasto (comma 1), nonché norme per il riconoscimento della ruralità degli immobili stessi.
Se queste norme possono considerarsi valide per le zone di pianura o collina, esse diventano inconcepibili per la montagna, sia per le limitate superfici dei terreni cui i fabbricati sono asserviti sia - e soprattutto - per le abbandonate attività agricolo-pastorali che ne avevano giustificata la costruzione.
Si tratta, in genere, di baite di 25-30 metri quadrati di superficie e di 60-70 metri cubi di volume ove, nella stagione estiva, veniva riposto il foraggio in attesa che la neve ne consentisse il trasporto in paese, o di fienili e stalle per il ricovero del bestiame dall'autunno alla primavera.
Gran parte di queste costruzioni, quasi sempre sprovviste perfino di strada d'accesso, risalenti agli inizi del secolo, versano in condizioni di degrado sia per la consunzione del legno sia perché ormai inutili dal punto di vista della produzione di un reddito sia pur minimo.
Riescono a salvarle solo l'attaccamento del montanaro alla propria terra ed il vincolo affettivo che lo lega a quanto lasciato dai suoi antenati.